Si avvicina per i dottori commercialisti il termine di versamento della prima o unica rata dei contributi minimi relativi al reddito 2024.
Ricordiamo che i contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:
- preiscrizione
- soggettivo (v. tabella sotto)
- integrativo (a carico della clientela) del 4%
- contributo di maternità.
Il contributo per la preiscrizione invece può essere scelto tra 3 importi, annualmente rivalutati, che per il 2025 sono i seguenti,
- € 693,00
- € 1.389,00
- € 2.777,00
ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.
A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA 2025.
Si segnala anche che fino al 1° maggio 2025 è possibile usufruire del Servizio Online PCM per scegliere il pagamento mediante addebito diretto in conto SDD, o per variare le coordinate bancarie fornite precedentemente.
Coloro che non hanno optato per l'addebito diretto in conto entro il 1° maggio 2025, possono generare tramite il Servizio Online PPC il documento di pagamento PagoPa oppure MAV.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.
Contributi soggettivi dottori commercialisti 2025
I contributi soggettivi dal 2017 al 2025 per i dottori commercialisti iscritti sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):
Anni |
Aliquota contributo soggettivo |
Limite reddituale |
Contributo minimo soggettivo |
Aliquota Contributo integrativo |
Contributo minimo integrativo |
Contributo di maternità |
2025 | Dal 12% al 100% | € 206.800,00 | 3.140,00 | 4% | € 942,00 | non determinato |
2024 | Dal 12% al 100% | € 202.700,00 € | 3.075,00 | 4% | € 923,00 | € 77.09 |
2023 | Dal 12% al 100% | 186.300 | 2.825 | 4% | € 848 | € 74,70 |
2022 |
Dal 12% al 100% |
€ 178.250 |
€ 2.700 |
4% |
€ 810 |
€ 77,33 |
2021 |
Dal 12% al 100% |
€ 177.850 |
€ 2.690 |
4% |
€ 807 |
€ 74,56 |
2020 |
Dal 12% al 100% |
€ 177.650 |
€ 2.685 |
4% |
€ 806 |
€ 73,40 |
2019 |
Dal 12% al 100% |
€ 175.700 |
€ 2.655 |
4% |
€ 797 |
€ 75 |
2018 |
Dal 12% al 100% |
€ 174.100 |
€ 2.630 |
4% |
€ 789 |
€ 79 |
2017 |
Dal 12% al 100% |
€ 173.050 |
€ 2.610 |
4% |
€ 783 |
€ 95 |
Scadenze e modalità di versamento
Le scadenze prevedono che
- entro il 31 maggio (che slitta quest'anno al 3 giugno) va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
- entro il 31 ottobre va versata la seconda rata e il contributo di maternità.
Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.
Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:
- il servizio PCM;
L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. - i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).
Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali:
anno |
Termini pagamento contributi minimi |
Termine comunicazione dati reddituali |
Termine pagamento eccedenze contributive |
2024 |
31/05/2025 31/10/2025 |
01/12/2025 |
le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:
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