In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.
Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”
La replica dell'ADER è affermativa.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".
Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.