Con il decreto del 17 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo modello di lista di controllo da utilizzare durante le ispezioni presso i locali delle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è duplice: standardizzare i controlli e renderli più efficienti, favorendo trasparenza e omogeneità nell’applicazione delle normative europee e nazionali.
Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, e dei relativi decreti legislativi italiani (n. 27/2023 e n. 144/2008). Queste norme attribuiscono alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto il ruolo di coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale e intracomunitario.
Il nuovo modello nasce dal lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è frutto dei risultati del tavolo tecnico permanente, istituito per definire procedure unificate nella raccolta e trasmissione delle informazioni sugli illeciti nel settore.
Il decreto, oltre a recepire il parere positivo del tavolo tecnico (riunione del 3 giugno 2025), sostituisce integralmente il precedente decreto del 1° dicembre 2008.
Check list operativa controllo imprese autotrasporto
L’Allegato I del decreto MIMS contiene la nuova checklist operativa che gli ispettori devono utilizzare durante i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto. Si tratta di uno strumento standardizzato, articolato in otto sezioni principali:
1. Identificazione e contesto
Le prime 4 sezioni (A-D) raccolgono le informazioni preliminari:
- Data e luogo del controllo.
- Dati dell’impresa (tipologia, sede, dimensioni, R.E.N., CCNL applicato).
- Flotta veicoli, distinta per classi dimensionali (da 1 a oltre 500 mezzi).
- Tipo di attività (nazionale/internazionale) e utilizzo di veicoli in locazione.
2. Controlli tecnici e documentali
Viene verificata la dotazione tachigrafica (analogica/digitale/intelligente), il numero di veicoli controllati e la disponibilità degli stessi, anche in locazione senza conducente
3. Conducenti e giornate di lavoro
Gli ispettori devono registrare:
- Numero di conducenti e giornate verificate.
- Nazionalità dei lavoratori, distinguendo tra italiani, UE/SEE ed extra-UE.
4. Infrazioni accertate
Il cuore della checklist è la settima sezione, G, dove sono catalogate le principali violazioni:
- Superamento dei limiti di guida.
- Mancanza di interruzioni o riposi.
- Difetti o manipolazioni del tachigrafo.
- Violazioni dei regolamenti (CE n. 561/2006, UE n. 165/2014, Dir. 2002/15/CE).
- Inosservanza delle norme sul distacco transnazionale dei conducenti (Dir. 2020/1057/UE).
È prevista anche l’opzione “Clean Check” per i casi senza infrazioni.
5. Sanzioni e autorità
Infine, l’allegato prevede il riepilogo delle sanzioni comminate a carico del conducente e/o dell’impresa, e l’identificazione dell’ispettore e della sede ITL/IAM competente
Allegati: