Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (ntrodotto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo. L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Ricordiamo che l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.
In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.
Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.
Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter – Riporto delle perdite ordinarie
Questi commi introducono due limiti principali:
- Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
- Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
- Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.
Art. 172, commi 7 e 7-bis – Fusioni societarie
- Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
- Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.
Art. 173, comma 10 – Scissioni societarie
Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.
Art. 176, comma 5-bis – Conferimenti d’azienda
Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.
Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate
Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:
- Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti.
- Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto.
Condizioni per la disapplicazione dei limiti
Per beneficiare del nuovo regime è necessario:
- che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
- che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
- che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.
Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia
Le nuove regole stabiliscono che:
- nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
- nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
- il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.