Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026.
Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura
Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:
- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza nell’ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.
Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:
- Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
- Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
- Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
- Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
- Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);