Il Tribunale di Catania con la recente sentenza n 670/2026 ha chiarito il perimetro della possibilità di svolgere l'assembrea di condominio da remoto.
In particolare ha dato attuazione concreta alle regole introdotte da DL N 104/2020 come modificato dal DL n 125/2020.
Vediamo il dettaglio dei fatti di causa.
Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto si è espresso nella vicenda di alcuni condomini che contestavano la delibera assembleare.
Tra i vari motivi, essi la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.
I condomìni contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione.
Secondo i ricorrenti l’amministratore non aveva concesso come previsto per legge la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci in aqpprovazione nella successiva assemblea.
Secondo il Tribunale è certo che il consenso dei condomini alla assemblea da remoto deve essere precedente all’indizione dell’assemblea stessa in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini. Pertanto l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione.
In alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno precedente la data fissata per l’assemblea.
La richiesta dei condomini opponenti secondo il giudice era tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta già nell’avviso di convocazione, con il relativo link per il collegamento, previa acquisizione del consenso della maggioranza.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso ai documenti il Tribunale ha specificato che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale ma tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”.
Per tutti i motivi su indicati ha dato torno ai ricorrenti.
Concludendo ricordiamo brevemente che per le assemblee da remoto occorre il consenso della maggioranza dei condomini, e che tale previsione è stata introdotta dai decreti su elencati andando a modificare l'art 66 disp. att. cc.
