Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.
In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).
La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.
Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.
Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione
In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:
- attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
- attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
- spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
- errata determinazione della media storica di riferimento.
Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.
Riversamento credito R&S: modalità di presentazione
Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.
A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente.
I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.
L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi.
Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.
Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito.
Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025.
In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza:
- il 3 giugno 2025,
- il 16 dicembre 2025
- il 16 dicembre 2026,
con l’applicazione degli interessi al tasso legale.
Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.
Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.
Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.
Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.