Le violazioni IVA non consentono la cancellazione dall’elenco delle partite IVA del contribuente.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito che non è conforme al diritto unionale e ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità la normativa dello Stato membro che consenta agli Uffici di cancellare dall’elenco delle partite IVA un soggetto passivo che abbia commesso violazioni in tema di IVA, senza analisi preventiva della natura delle infrazioni e del comportamento del soggetto passivo.
Questa è la sintesi della sentenza del 3 aprile causa C164/2024 della Corte UE di Giustizia.
Violazioni IVA: impediscono chiusura PIVA
Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia tratta del caso di una società di diritto bulgaro che ha operato fino al 2019 nel settore edile.
Nel corso del 2022 tale società è stata oggetto di una verifica fiscale a seguito della quale l'autorità competente bulgara
con decisione del 27 settembre 2022, ha cancellato tale società dal registro IVA.
Tale ufficio ha concluso infatti che detta società non adempiva sistematicamente i suoi obblighi per la normativa locale, avendo omesso di pagare l'IVA dichiarata e dovuta, per un totale di cinque periodi d'imposta, compresi tra il 1° settembre 2013 e il 30 giugno 2018.
La decisione veniva confermata dai gidici di merito.
Secondo la Corte UE la normativa dell'unione prevede che il numero di partita IVA “costituisce un importante elemento di prova delle operazioni effettuate”.
La direttiva IVA impone che il numero d’identificazione del soggetto passivo, dell’acquirente dei beni o del destinatario dei servizi “sia obbligatoriamente indicato su tali documenti”.
Per quanto riguarda l’adozione di misure per cancellare i numeri di identificazione IVA assegnati, la Corte evidenzia che la direttiva IVA “non contiene alcuna disposizione che autorizzi in generale gli Stati membri a prevedere nella loro normativa nazionale la cancellazione dal registro dell’IVA”.
Gli Stati membri possono, se del caso, prevedere la cancellazione di un soggetto passivo dal registro dell’IVA.
In materia di sanzioni IVA, non essendoci un’armonizzazione a livello unionale, gli Stati membri possono scegliere le misura che sembrino loro appropriate.
Essi però sono tenuti a esercitare ka competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e nel rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale.
La Corte poertanto con la pronucia di cui si tratta conclude che una sanzione consistente nella cancellazione di un soggetto passivo dagli elenchi IVA, senza un divieto formale di esercizio dell’attività soggetta a IVA per il quale si era iscritto, “può condurre a rimettere in discussione costante e reiterata la situazione fiscale tanto del soggetto passivo stesso quanto degli acquirenti di beni e destinatari di servizi che esso fornisce”.
Una tale sanzione non può pertanto ritenersi conforme ai principi di certezza del diritto, nonché di proporzionalità