Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.
L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Principali novità introdotte dal decreto
Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.
Estensione del perimetro soggettivo
L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.
Nuove scadenze e termini operativi
- I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
- Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Incremento dell’anticipazione PNRR
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.
Modifiche alle Regole Operative del GSE
L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:
- Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
- L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
- PMI partecipate da enti pubblici
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.
La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.
Sono state inoltre aggiornate:
- Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
- I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
- Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali
Chiarimenti operativi e cumulabilità
Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:
- la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
- è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.