Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
Vediamo ulteriori dettagli in attesa anche della circolare di Istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
l decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Grado di menomazione (%) | Importo 2024 (€) | Importo rivalutato 2025 (€) | Variazione (€) |
---|---|---|---|
1% | 853,61 | 860,45 | +6,84 |
5% | 4.353,25 | 4.388,08 | +34,83 |
10% | 8.896,12 | 8.967,29 | +71,17 |
20% | 18.672,80 | 18.822,18 | +149,38 |
30% | 29.639,55 | 29.876,66 | +237,11 |
40% | 41.771,00 | 42.105,17 | +334,17 |
50% | 55.045,39 | 55.485,76 | +440,37 |
60% | 69.443,71 | 70.000,25 | +556,54 |
70% | 84.950,85 | 85.630,46 | +679,61 |
80% | 101.554,35 | 102.368,78 | +814,43 |
90% | 119.244,31 | 120.197,26 | +952,95 |
100% | 138.013,73 | 139.117,84 | +1.104,11 |