Il Dlgs 148/2026 è intervenuto tra gli altri, sul’attività di accertamento:
- nuovi termini per contestare i componenti negativi a efficacia pluriennale,
- perimetro più definito per la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa,
- maggiori garanzie negli accertamenti fondati sull’antieconomicità.
Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, cambiano alcune delle regole che disciplinano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano quelle contenute negli articoli 22, 23 e 24, che intervengono sull'accertamento, vediamo i dettagli
Componenti pluriennali: il termine di accertamento parte dal primo utilizzo
L’articolo 22 modifica l’articolo 43 del Dpr 600/1973 introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta.
Il riferimento è al termine previsto dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, in base al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La nuova disposizione individua quindi un preciso momento dal quale calcolare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria quando il componente negativo produce effetti fiscali distribuiti su più periodi d’imposta.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis disciplina, inoltre, le annualità successive alla contestazione.
Una volta notificato l’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi torna ad applicarsi l’ordinario termine previsto dal comma 1 dell’articolo 43.
Restano comunque fermi sia i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014.
In sintesi, si prevede una posizione netta in materia di componenti negativi pluriennali, tale per cui questi ultimi decorreranno dal periodo d’imposta nel quale il costo è stato dedotto per la prima volta e non, invece, da ciascuna annualità nella quale venga portata in deduzione una quota del medesimo componente.
Si riconduce quindi il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali, rafforzando il principio di certezza dei rapporti tributari ed evitando che il contribuente rimanga esposto al rischio di contestazioni fondate su eventi ormai molto risalenti nel tempo.
Società a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili viene circoscritta
Un altro intervento significativo è contenuto nell’articolo 23, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La norma disciplina espressamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società.
In particolare, la distribuzione può essere presunta, salva prova contraria, esclusivamente quando sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di:
- componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- componenti reddituali negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.
La disposizione delimita così le fattispecie nelle quali il maggior reddito accertato nei confronti della società può riflettersi sulla posizione fiscale dei soci.
Non tutte le rettifiche operate nei confronti di una società a ristretta base partecipativa possono quindi determinare l’applicazione della presunzione. In particolare, il legislatore circoscrive espressamente il meccanismo ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti.
Gli utili dei quali viene presunta la distribuzione sono assoggettati a imposizione in capo ai soci secondo la disciplina applicabile in funzione della loro natura.
Antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato, da solo, non basta
Con l’articolo 24, il decreto interviene anche sull’utilizzo dell’antieconomicità nell’attività di accertamento.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può rappresentare un indice dell’esistenza di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto quando siano presenti ulteriori elementi indiziari che, anche valutati insieme allo scostamento, risultino gravi, precisi e concordanti.
La norma contempla tuttavia un’ulteriore ipotesi: gli altri elementi indiziari non sono necessari quando la stessa difformità rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.
Ne deriva che, in via ordinaria, il semplice scostamento del prezzo praticato rispetto ai valori di mercato non è sufficiente, da solo, a fondare la rettifica.
L’antieconomicità continua pertanto a poter essere utilizzata nell’attività di controllo, ma il legislatore ne definisce più precisamente la valenza probatoria: allo scostamento devono accompagnarsi ulteriori indizi qualificati, salvo che la differenza rispetto ai valori di mercato raggiunga autonomamente i caratteri della manifesta rilevanza.
