Con la Circolare n 3 del 16 aprile le Entrate commentano le principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni intervenute a seguito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023).
Come evidenziato in premessa del documento ADE esse riguardano:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
- le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate all’interno del TUS;
- l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
- la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.
Inoltre le Entrate hanno commentato anche le seguenti norme:
- l’articolo 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;
- l’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 872, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111».
Vediamo il chiarimento sulle liberalità indirette.
Donazioni indirette: il commento Ade nella Circolare n 3/2025
Il documento ADE commenta tra le novità introdotte dal decreto delegato, la modifica dell’articolo 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.
A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti) può essere effettuato «esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi».
Non è, quindi, più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore all’importo di 350 milioni di lire».
Il successivo comma 2 dell’articolo 56-bis stabilisce che, alle liberalità anzidette, si applichi l’aliquota dell’8 per cento, per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’articolo 56 del TUS.
La norma, inoltre, prevede espressamente che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del TUR; in tal caso, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.
Disciplina del coacervo: commento ADE nella Circolare n 3/2025
La novella normativa interviene sull’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Si evidenzia, sul punto, che tale orientamento era già stato assunto dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.
Con il suddettp documento di prassi è stato, inoltre, precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le “donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata”.
Con l’intervento normativo in esame è stato, poi, espressamente abrogato l’articolo 8, comma 439, del TUS, disciplinante l’istituto del c.d. “coacervo successorio”.
Tale istituto era, tuttavia, da ritenersi già implicitamente abrogato, come chiarito dalla predetta circolare.
Sanzioni per la dichiarazione di successione: le modifiche
L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
- all’articolo 50, comma 1, del TUS46, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120 per cento); si segnala che, con la risoluzione n. 2/E del2025, il relativo codice tributo “A150” è stato ridenominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”;
- all’articolo 51 del TUS47, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all’articolo 53 del TUS48, rubricato «Altre violazioni»:nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui
sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento); - nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.