Il Governo, il 26 maggio, ha approvato in via preliminare il Dlgs con i contenuti del Testo Unico sul Registro e altri tributi.
Il 22 luglio nel Cdm viene approvato il testo definitivo.
Ricordiamo che il Vice Ministro Leo all'atto della prima approvazione aveva dichiarato: "Con questo provvedimento proseguiamo con coerenza nell’attuazione della riforma fiscale: ad oggi contiamo 15 decreti legislativi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. A questi si sommano i quattro testi unici già in Gazzetta Ufficiale, più quello di oggi. Nei prossimi mesi ci concentreremo su interventi ulteriori che riguarderanno le imposte dirette e la fiscalità internazionale, per continuare a costruire un sistema più moderno, equo e competitivo, al passo con le aspettative degli Italiani e con le sfide dei nostri tempi”.
Testo Unico Registo: il Governo approva in via preliminare
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Esso si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti:
- parte I con gli articoli 1-70 che disciplina l’imposta di registro;
- parte II con gli articoli 71-86 che disciplina le imposte ipotecaria e catastale;
- parte III con gli articoli 87-138 che disciplina l’imposta di successione e donazione;
- parte IV con gli articoli 139-168 che disciplina l’imposta di bollo e l’imposta di bollo su valori scudati (articolo 19 dl 201/2011) oltre a l’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere;
- parte V con gli articoli 169-202 che contiene le norme che dispongono agevolazioni o regimi sostitutivi;
- parte VI con gli articoli 203-205 che contiene l’elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.
Infine, il testo unico consta di quattro allegati:
- allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione;
- allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali;
- allegato 3 che contiene la tariffa parte prima. la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo;
- allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.
Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.
Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva stituendo, abrogandoli quasi interamente:
- testo unico dell’imposta di registro, contenuto nel Dpr 131/1986;
- testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuto nel Dlgs 346/1990;
- testo unico dell’imposta ipotecaria e catastale, contenuto nel Dlgs 347/1990;
- legge sull’imposta di bollo, recata dal Dpr 642/1972.
Si segnala che il nuovo testo unico riproduce tutta la normativa attualmente vigente modificandola solamente in quei punti in cui i testi legislativi si sono resi obsoleti e quindi oggetto di risistemazione formale.
Con questo criterio la normativa attuale relativa alle imposte indirette diverse dall’Iva è stata trasfusa senza modificarne la formulazione, ad eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento con altre disposizioni dell’ordinamento.
Ne è esempio il coordinamento attuato con l’introduzione nella tariffa parte prima dell’imposta di registro, dopo la normativa di agevolazione per l’acquisto della prima casa, della disciplina sul credito d’imposta in caso di acquisto di un’altra abitazione in connessione con la vendita di una abitazione precedentemente acquistata con la medesima agevolazione prima casa.