Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno.
L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato: la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.
Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche con
- aumenti superiori al 15% per l’indennità di disponibilità e
- aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
- l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.
Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi con indennizzo in caso di violazione
razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.
Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.
In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD con indennità di frequenza e formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.
Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro;
sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.
Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.
CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025
Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.
Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.
L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili.
La ripartizione prevede :
- un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e
- dello 0,15% a carico del lavoratore.
Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno.
Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del
- 35% per i lavoratori in missione e del
- 50% per quelli in attesa di missione.
Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza
CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp
Sono state introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.
In particolare , il Fondo FormaTemp si occupa delle attività formative con un'indennità di frequenza oraria. Nel testo sono definiti i contenuti della formazione per i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale
E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita
Prestazioni Ebitemp
Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.
In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.
Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.
CCNL 2019 Assolavoro
Il Ccnl firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse però otto proroghe nei casi seguenti:
- se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
- casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
- impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Altri aspetti dell'accordo riguardavano il welfare di settore , la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
- si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
- una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
- Contratto a Monte Ore Garantito (MOG) riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo, grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto
- incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
- per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per almeno 90 giornate nell’arco nell'anno viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.
Si riconfermava la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.
Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.
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